English Version
 
English version of the Regulations, in force from 6 December 2016 to 4 October 2023
 
 
Regolamento CAI: Domande di Arbitrato fino al 05-12-2016
 
Regolamento CAI: Domande di Arbitrato dal 06-12-2016 al 04-10-2023
 
Regolamento CAI: Domande di Arbitrato dal 05-10-2023
 

Regolamento aggiornato, in vigore dal 5 ottobre 2023 esclusivamente per le domande di arbitrato depositate a partire da tale data.


ARTICOLO 1
FUNZIONI E PROCEDIMENTI CAI
1. La Camera Arbitrale Italiana (“CAI”), ai sensi di quanto previsto dal seguente Regolamento, svolge le seguenti funzioni: (a) amministra procedimenti di arbitrato per la risoluzione di controversie; (b) su istanza delle parti, nomina arbitri in procedimenti non amministrati; (c) amministra, a richiesta scritta delle parti, procedure di conciliazione, arbitraggio e perizie contrattuali, provvedendo alla nomina di conciliatori, arbitratori, periti e fissando di volta in volta le regole per le relative procedure. 2. Con riferimento ai procedimenti sopra descritti, CAI potrà essere adita: (a) qualora esista tra le parti un accordo scritto per uno degli anzidetti procedimenti che faccia riferimento alla CAI; (b) qualora, in assenza di detto accordo, una parte depositi alla CAI una domanda per uno dei sopradescritti procedimenti, sottoscritta personalmente, contenente la contestuale proposta di ricorrere alla stessa procedura e l’altra parte accetti tale proposta, con dichiarazione, sottoscritta personalmente, da inviarsi al Segretario Generale entro il termine da quest’ultimo fissato.


ARTICOLO 2
1. Il Consiglio Arbitrale della CAI è nominato dalla assemblea dei soci. Il Consiglio Arbitrale viene convocato su iniziativa di uno qualunque dei suoi membri, o del Segretario Generale e/o del Presidente o di altro soggetto da quest’ultimo delegato, a mezzo lettera raccomandata a.r., Posta Elettronica Certificata, telefax o posta elettronica, inviata agli altri componenti del Consiglio stesso, con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi rispetto alla data della riunione. 2. Le sedute del Consiglio Arbitrale e le sue deliberazioni sono valide con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, salvi i casi in cui la delibera di nomina dei membri dello stesso, emanata dal Consiglio di Amministrazione, non disponga diversamente. 3. Il Consiglio Arbitrale ha competenza su tutte le materie attinenti l’amministrazione delle procedure previste al precedente art. 1 ed adotta tutti i relativi provvedimenti, in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.


ARTICOLO 3
SEGRETARIO GENERALE
1. Il Segretario Generale della CAI è nominato dall’Assemblea dei soci. Il Segretario Generale cura l’aggiornamento dell’Albo degli Arbitri, di cui al successivo art. 4, in conformità alle istruzioni impartite dal Consiglio Arbitrale e provvede, su istruzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione, a convocare il Consiglio Arbitrale stesso, curandone l’esecuzione delle relative decisioni e coordinando l’attività del personale addetto, nonché lo svolgimento delle attività amministrative. Svolge ogni altro compito ed attività ad esso demandati dall’organo di amministrazione della CAI, in conformità allo Statuto ed al presente Regolamento.
2. È compito del Segretario Generale della CAI e del personale di segreteria prestare a chiunque ne faccia richiesta un supporto informativo tecnico e pratico, atto ad agevolare il ricorso allo strumento arbitrale, facilitando l’espletamento delle formalità del procedimento.
3. Tutte la attività e le funzioni espletate dal Segretario Generale possono essere svolte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da altra persona da quest’ultimo delegata.


ARTICOLO 3 – BIS
COMITATO SCIENTIFICO
1. L’Assemblea dei soci nomina il Comitato Scientifico, quale organo consultivo, sia a favore degli arbitri di cui al successivo art. 4, sia a favore di terzi che dovessero rivolgersi alla CAI per l’emissione di pareri scritti (pareri pro veritate), oppure orali.
2. Il Comitato Scientifico è presieduto da un Presidente Onorario e da un Vice-Presidente, nominati come sopra. La stessa Assemblea provvede, altresì, alla sostituzione o all’esclusione dei relativi membri.


ARTICOLO 3 – TER
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. L’Assemblea dei soci nomina il Collegio dei Probiviri, formato da cinque membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Tale Collegio: (a) fissa le regole di comportamento degli Arbitri di cui al relativo Albo (art. 4); (b) propone all’Assemblea l’esclusione dall’Albo CAI di Arbitri che abbiano violato l’obbligo di riservatezza ovvero che si siano resi responsabili di gravi colpe o inadempienze.


ARTICOLO 4
ALBO DEGLI ARBITRI, ARBITRATORI E PERITI
1. Gli arbitri, gli arbitratori, i periti, nominati secondo Regolamento, sono elencati in apposito Albo, tenuto ed aggiornato a cura del Segretario Generale e/o del Presidente o di altro soggetto da quest’ultimo delegato. Di tale Albo fanno parte, di diritto, il Presidente, il Vice- Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Arbitrale.
2. Possono inoltre essere inseriti nell’Albo della CAI persone fisiche, sia italiane che straniere, di comprovata e particolare esperienza in materia giuridica, economica, agraria e tecnica, che ne facciano richiesta al Consiglio Arbitrale.


ARTICOLO 5
ARBITRATO
1. Gli arbitri, gli arbitratori, i periti, nominati secondo Regolamento, sono elencati in apposito Albo, tenuto ed aggiornato a cura del Segretario Generale e/o del Presidente o di altro soggetto da quest’ultimo delegato. Di tale Albo fanno parte, di diritto, il Presidente, il Vice- Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Arbitrale.
2. Possono inoltre essere inseriti nell’Albo della CAI persone fisiche, sia italiane che straniere, di comprovata e particolare esperienza in materia giuridica, economica, agraria e tecnica, che ne facciano richiesta al Consiglio Arbitrale.1. Con l’accordo scritto, sotto forma di compromesso o clausola compromissoria, che dà origine all’arbitrato, le parti possono convenire che lo stesso sia rituale oppure libero.
2. Qualora le parti non abbiano espressamente convenuto la natura dell’arbitrato, o in caso di incertezza sulla stessa, prevale la natura rituale. In caso di arbitrato rituale, il procedimento è diretto alla pronuncia di un lodo suscettibile di acquisire efficacia di sentenza, in conformità all’art. 825 del codice di procedura civile.
3. In caso di arbitrato libero o irrituale, il procedimento arbitrale è diretto ad una decisione dell’arbitro, che ha valore esclusivamente contrattuale tra le parti e non è suscettibile di acquisire efficacia di sentenza. Il lodo è reso secondo diritto, salvo che le parti abbiano autorizzato una decisione secondo equità.
4. Se l’arbitrato, anche internazionale, trae origine da clausola compromissoria inserita nell’atto costitutivo e/o nello statuto di società, il lodo è reso in ogni caso secondo diritto quando, per decidere, siano state conosciute questioni non compromettibili, ovvero quando l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.


ARTICOLO 6
DOMANDA DI ARBITRATO
1. Ferme restando le ulteriori formalità eventualmente previste dalla normativa applicabile, chiunque intenda promuovere un procedimento arbitrale secondo il Regolamento della CAI, deve presentare una domanda di arbitrato alla Segreteria tramite PEC (cameraarbitraleitaliana@legalmail.it), a mezzo di un legale munito di idonea procura. Eventuali documenti che accompagnano la domanda devono essere allegati alla medesima PEC. La CAI si riserva di richiedere copia cartacea della domanda e dei
relativi allegati. La parte che intenda avviare il procedimento arbitrale deve preventivamente notificare alla controparte copia della domanda e dei documenti ad essa eventualmente allegati.
2. La domanda, sottoscritta da un legale munito di idonea procura, deve contenere:
(a) il nome, le generalità delle parti e la loro residenza, o trattandosi di società o altro ente, la denominazione, i dati fiscali e la sede;
(b) l’indicazione delle generalità del difensore, l’elezione di domicilio, ai fini di tutte le comunicazioni da effettuare nel procedimento arbitrale;
(c) il numero di fax e l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata;
(d) il testo dell’accordo arbitrale dal quale il procedimento trae origine;
(e) le indicazioni sul tipo di arbitrato, sulla sede, e sul numero degli arbitri (fermo restando che la nomina degli arbitri dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto disposto dall’art. 9 del presente Regolamento) nonché il valore della controversia;
(f) l’esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda con la precisazione dei quesiti;
(g) l’indicazione di eventuali mezzi di prova e l’elencazione dei documenti eventualmente allegati alla domanda;
(h) la dichiarazione di avvenuta comunicazione alle controparti, con relativa attestazione di notifica, della domanda e dei documenti eventualmente ad essa allegati.
3. La domanda deve essere accompagnata dalla ricevuta di versamento in favore della CAI di una somma non rimborsabile, a titolo di diritti di registrazione nella misura prevista dal Tariffario allegato al presente Regolamento. In assenza di tale versamento, la domanda è inammissibile.


ARTICOLO 7
RISPOSTA
1. La parte convenuta ha un termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato di parte istante per depositare presso la Segreteria, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC cameraarbitraleitaliana@legalmail.it, la propria risposta corredata dagli eventuali documenti allegati. La CAI si riserva di richiedere copia cartacea della risposta e dei relativi allegati.
2. Unitamente alla risposta la parte convenuta deve depositare la ricevuta di versamento dei diritti di registrazione indicati nel Tariffario allegato al presente Regolamento, nonché la dichiarazione di avvenuta comunicazione alle controparti, con relativa attestazione di notifica, della propria risposta, dei documenti eventualmente ad essa allegati.
3. La comparsa di risposta deve essere sottoscritta e contenere:
(a) nome, generalità e indirizzo o trattandosi di società o altro ente, la denominazione, i dati fiscali e la sede, della parte convenuta;
(b) le eventuali precisazioni sulla natura rituale o irrituale dell’arbitrato, sulla pronuncia secondo diritto o equità, sulla sede e sul numero degli arbitri, fermo restando che la nomina degli arbitri dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto disposto dall’art. 9 del presente Regolamento;
(c) la formulazione della difesa ed ogni eventuale domanda riconvenzionale con l’indicazione del relativo valore economico;
(d) l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della difesa e della domanda riconvenzionale ed ogni documento che la parte ritenga utile allegare con relativa elencazione;
(e) l‘obbligatoria nomina del difensore con la definizione dei relativi poteri e l’elezione di domicilio, con il numero di fax e l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, per la ricezione di tutte le comunicazioni da effettuare nel procedimento arbitrale;
(f) la dichiarazione di avvenuta comunicazione alle controparti, con relativa attestazione di notifica, della risposta e dei documenti eventualmente ad essa allegati.
4. Nell’ipotesi di domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta è facoltà della parte attrice depositare una replica nel termine di 30 giorni dal ricevimento di tale domanda secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, unitamente all’attestazione di notifica della propria risposta, comprensiva degli eventuali allegati, a tutte le controparti.
5. Qualora la parte convenuta non si costituisca nei tempi e nelle modalità indicate, oppure senza versare i diritti di registrazione, si procede in sua contumacia. Qualora la parte si costituisca tardivamente, ma prima della sua conclusione, parteciperà alla procedura nello stato in cui si trova. La domanda riconvenzionale non è ammissibile oltre l’udienza per il tentativo di conciliazione di cui all’art. 8.


ARTICOLO 8
UDIENZA PRELIMINARE E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
1. Alla scadenza del termine previsto dal precedente articolo 7, primo comma, il Consiglio Arbitrale fissa una data per la convocazione delle parti, al fine di esperire un tentativo di conciliazione, dandone comunicazione alle parti stesse. L’udienza relativa a tale tentativo di conciliazione viene tenuta, di norma, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che assume la funzione di conciliatore. Per tale incombenza il Presidente può delegare un Consigliere, ovvero un iscritto all’Albo della CAI.
2. Le parti possono comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale munito di poteri per conciliare la lite. Sentite le parti, se del caso anche separatamente, ed acquisiti i dati necessari, il conciliatore tenta la conciliazione della lite, eventualmente formulando un’ipotesi di accordo.
3. In caso di conciliazione della lite, viene redatto verbale in più esemplari sottoscritto dalle parti.
4. In caso di mancata conciliazione, nella stessa udienza il conciliatore invita le parti a provvedere alla nomina dell’arbitro o degli arbitri, secondo le modalità previste nel successivo art. 9. A tale scopo il conciliatore può concedere alle parti un termine non superiore a venti giorni.
5. In ogni caso, qualora il tentativo di conciliazione fallisca, il verbale dell’udienza innanzi al conciliatore non potrà essere utilizzato nel procedimento arbitrale.


ARTICOLO 9
NOMINA DELL’ARBITRO
1. Le controversie deferite alla CAI sono risolte da un arbitro unico o da un collegio arbitrale composto da tre o più membri purché in numero dispari e, salvo diverso accordo fra le parti, l’arbitrato ha sede a Roma, presso la sede della CAI.
2. Qualora le parti non abbiano concordato il numero degli arbitri entro il termine previsto dall’art. 7, primo comma, del presente Regolamento, la controversia sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, secondo le modalità qui di seguito specificate. Gli arbitri sono nominati, dalle parti e/o dal Consiglio Arbitrale, tra coloro che sono iscritti all’Albo degli arbitri tenuto presso la CAI, con le modalità previste nel presente articolo. Se la risoluzione della controversia è devoluta ad un arbitro unico, le parti devono concordare la sua nomina e darne comunicazione alla Segreteria non oltre venti giorni dall’invito formulato dal Conciliatore o dal Consiglio Arbitrale, ai sensi del precedente articolo 8. In mancanza la nomina è effettuata dal Consiglio Arbitrale. Se la risoluzione della controversia è devoluta alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre o più arbitri, ciascuna delle parti provvede alla nomina di un arbitro (due nel caso di collegio formato da 5 arbitri) dandone comunicazione alla Segreteria, non oltre venti giorni dall’invito formulato dal Conciliatore o dal Consiglio Arbitrale, ai sensi del precedente art. 8. La nomina dell’arbitro/degli arbitri che non siano stati nominati dalle parti nei termini predetti è effettuata dal Consiglio Arbitrale.
3. Le Parti provvedono alla nomina del Presidente del collegio arbitrale nel termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dalla scadenza di cui al comma precedente. Trascorso tale termine, in mancanza di accordo delle parti circa la nomina del Presidente, questa è effettuata dal Consiglio Arbitrale.
4. Se l’arbitrato trae origine da clausola compromissoria inserita nell’atto costitutivo e/o nello statuto di società, il Consiglio Arbitrale provvede alla nomina di tutti gli arbitri, designando i componenti del collegio arbitrale o l’arbitro unico, secondo quanto previsto dalla stessa clausola.
5. Nel presente Regolamento, salvo che dal contesto dei singoli articoli risulti diversamente, il termine arbitro indica indifferentemente l’arbitro unico o il collegio arbitrale.


ARTICOLO 10

DEPOSITO PROVVISORIO
1. Il Consiglio Arbitrale, tenuto conto del valore della controversia, quale ricavabile dalla domanda di arbitrato e dalla risposta, sulla base del Tariffario allegato al presente Regolamento, determina una somma da richiedere alle parti a titolo di deposito provvisorio.
2. La somma così determinata deve essere versata alla CAI dall’attore e dal convenuto in quote uguali entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta formulata dal Segretario Generale e/o dal Presidente o da altro soggetto da quest’ultimo delegato. Qualora una delle parti non provveda, il Segretario Generale e/o il Presidente o altro soggetto da quest’ultimo delegato, può richiedere l’intero importo del deposito alla controparte o alle controparti.
3. In presenza di domanda riconvenzionale e di notevole sproporzione di valore tra la medesima e la domanda principale, il Consiglio Arbitrale può determinare le quote di deposito dovute dalle parti in misura diversa.
4. In caso di mancato pagamento del deposito provvisorio di cui al precedente comma, l’arbitro valuta il comportamento della parte inadempiente ai fini della decisione della controversia.
5. In attesa del pagamento del deposito richiesto, la trasmissione del fascicolo agli arbitri, disposta dall’art. 11 del presente Regolamento, può essere sospesa.
6. Qualora il Consiglio Arbitrale ne ravvisi la necessità, possono essere richieste integrazioni del suddetto deposito nel corso del procedimento, nei limiti del Tariffario allegato al presente Regolamento.
7. In espressa deroga all’art. 816 septies c.p.c., in caso di mancato pagamento del deposito o delle quote richieste, il Consiglio Arbitrale può richiedere al Segretario Generale e/o al Presidente o ad altro soggetto da quest’ultimo delegato di rivolgere formale invito alle parti di provvedere al pagamento entro e non oltre un termine perentorio, con espresso avviso che, in mancanza di pagamento nel termine previsto, la domanda si intenderà ritirata ed il procedimento rinunciato da entrambe le parti. Il mancato pagamento nel termine indicato al precedente comma non costituisce rinuncia delle parti alla convenzione di arbitrato ed è fatta salva le facoltà delle parti di riattivare la procedura.


ARTICOLO 11
ACCETTAZIONE E RICUSAZIONE
1. A ricezione integrale del deposito previsto all’articolo 10 del presente Regolamento, il Segretario Generale e/o il Presidente o altro soggetto da quest’ultimo delegato provvede a richiedere all’arbitro formale accettazione dell’incarico ed a trasmettergli il fascicolo degli atti e documenti ricevuti dalle parti in relazione al procedimento, dandone comunicazione alle parti stesse.
2. A seguito della formale richiesta di cui al precedente comma, l’arbitro comunica al Segretario Generale e/o al Presidente o altro soggetto da quest’ultimo delegato, la propria accettazione dell’incarico.
3. In caso di mancata accettazione dell’incarico arbitrale da parte dell’arbitro designato, si provvede ad una nuova nomina ai sensi del precedente art. 9.
4. Con l’accettazione dell’incarico, l’arbitro assume l’obbligo di svolgere la sua funzione con assoluta imparzialità ed indipendenza nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto della CAI e del presente Regolamento.
5. A seguito dell’accettazione, l’arbitro non può rinunciare all’incarico se non per gravi motivi sopravvenuti.
6. Il Segretario Generale e/o il Presidente o altro soggetto da quest’ultimo delegato dà comunicazione alle parti dell’avvenuta accettazione dell’arbitro.
7. Le parti possono formulare istanza di ricusazione dell’arbitro, che non sia stato da loro nominato, per i motivi previsti dall’art. 51 del codice di procedura civile entro il termine perentorio di dieci giorni dalla conoscenza della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione, a mezzo istanza motivata rivolta al Consiglio Arbitrale.
8. Sull’istanza di ricusazione decide il Consiglio Arbitrale, dopo aver sentito l’arbitro di cui è stata richiesta la ricusazione.
9. La sostituzione dell’arbitro, che per qualunque motivo venisse a mancare nel corso del procedimento, deve avvenire entro venti giorni dalla domanda della parte più diligente, a cura della parte designante, se si tratta di arbitro designato dalla medesima, ovvero congiuntamente da entrambe, se si tratta di arbitro nominato dalle stesse. Qualora la nomina sia stata effettuata dal Consiglio Arbitrale, o comunque nel caso in cui le parti non provvedano alla sostituzione nei termini previsti, la nuova nomina verrà effettuata dal Consiglio Arbitrale.


ARTICOLO 12
SEDE DELL’ARBITRATO
1. In mancanza di accordo delle parti, da comunicare alla Segreteria entro il termine previsto dall’articolo 7, primo comma, del presente Regolamento, la sede dell’arbitrato è presso la sede della CAI, ovvero è stabilita dal Consiglio Arbitrale ai sensi dell’art. 9 che precede. L’arbitro avrà facoltà di svolgere altrove singoli atti del procedimento qualora lo ritenga opportuno.
2. Il luogo in cui si svolge l’udienza preliminare finalizzata al tentativo di conciliazione delle parti ai sensi dell’art. 8 del presente Regolamento, è sempre presso la Sede della CAI, ovvero altrove, a seguito di deliberazione in tal senso del Consiglio Arbitrale.


ARTICOLO 13
PROCEDIMENTO
1. L’arbitro può regolare lo svolgimento del procedimento e l’istruttoria della lite nel modo che ritiene più opportuno nel rispetto del presente Regolamento e del principio del contraddittorio. In particolare, l’arbitro concede alle parti termini per lo scambio di memorie, repliche, e presentazione di mezzi di prova documentale e testimoniale. L’arbitro può procedere, anche d’ufficio, all’assunzione di mezzi di prova ed alla nomina di consulenti tecnici, purché nell’ambito di coloro che sono iscritti nell’Albo tenuto presso la CAI.
2. I costi relativi alla consulenza tecnica di cui al comma precedente sono anticipati dalla parte che la richiede o in solido da entrambe le parti, nel caso in cui sia disposta d’ufficio dall’arbitro. Il pagamento del corrispettivo della consulenza tecnica è condizione necessaria per l’espletamento della stessa, nonché condizione di procedibilità nel caso in cui sia disposta d’ufficio dall’arbitro.
3. L’arbitro può concedere misure cautelari ex art. 818 c.p.c.


ARTICOLO 14

LODO
1. Salvo quanto disposto diversamente dalle parti, ai sensi dell’art. 820 primo comma c.p.c., l’arbitro deve emettere il lodo entro duecentoquaranta giorni dal momento dell’accettazione della nomina da parte del medesimo arbitro. In ogni caso il termine può essere prorogato ai sensi dell’art. 820 terzo comma c.p.c.. Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine è prorogato di centottanta giorni nei casi previsti dall’art. 820 quarto comma c.p.c., per non più di una volta, nell’ambito di ciascuno dei casi ivi previsti.
2. Il lodo, motivato e sottoscritto dall’arbitro, deve essere redatto in tanti esemplari quante sono le parti, più uno per la Segreteria, e trasmesso dall’arbitro alla Segreteria entro dieci giorni dalla sua sottoscrizione.
3. La liquidazione delle spese del procedimento, contenuta nel lodo arbitrale, deve essere conforme alla quantificazione delle medesime precedentemente determinata dal Consiglio Arbitrale. Il lodo contiene, altresì, la condanna del soccombente alla refusione delle spese anticipate dall’altra parte. 4. Nella pronuncia del lodo, l’arbitro liquida le spese sostenute dalle parti per l’assistenza ricevuta dai rispettivi difensori seguendo il criterio della soccombenza e sulla base della tabella n. 26 “arbitrato” del D.M. 147 del 2022 (ed eventuali successive modifiche). La pronuncia relativa alle
spese di cui sopra, ai sensi del presente Regolamento ed in forza dell’accettazione dello stesso, è vincolante per le parti.
5. La trasmissione del lodo alle parti a cura della Segreteria è sospesa fino al saldo delle spese del procedimento di cui al successivo art. 15.
6. L’eventuale procedura di delibazione / esecutività del lodo è promossa dalle parti che vi abbiano interesse.


ARTICOLO 15
LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEL PROCEDIMENTO
1. All’atto dell’emanazione del lodo, prima della comunicazione dello stesso alle parti, il Consiglio Arbitrale provvede, se del caso, alla liquidazione definitiva delle spese del procedimento, tenuto conto del Tariffario allegato al presente Regolamento. In caso di anticipata chiusura del procedimento, il Consiglio Arbitrale liquida le spese della procedura arbitrale sulla base dell’attività effettivamente prestata sino al momento dell’estinzione. Le spese del procedimento comprendono i diritti di registrazione, i diritti amministrativi e di segreteria, gli importi relativi alle procedure di conciliazione e di arbitrato per l’attività prestata dalla CAI, nonché ai costi dell’eventuale consulente tecnico. Le determinazioni del Consiglio Arbitrale sono vincolanti per tutti coloro che hanno preso parte al procedimento.
2. Il Segretario Generale e/o il Presidente o altro soggetto da quest’ultimo delegato invia alle parti la liquidazione delle spese del procedimento e le invita a provvedere agli adempimenti di loro competenza.
3. Le parti sono tenute in solido al pagamento delle spese del procedimento arbitrale nei confronti della CAI, indipendentemente dalle statuizioni dell’arbitro sulla ripartizione tra le parti delle spese stesse, facendo salva ogni successiva rivalsa della parte vittoriosa sulla parte soccombente.


ARTICOLO 16
ARBITRATO INTERNAZIONALE
1. Si farà ricorso all’arbitrato internazionale quando alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso una delle parti risieda o abbia la sede effettiva all’estero ovvero quando una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce debba essere eseguita all’estero, secondo quanto previsto dall’articolo 832 del Codice di Procedura Civile.
2. In caso di arbitrato internazionale si applicano le norme del presente Regolamento inquanto non derogate dall’articolo 832 c.p.c..
3. Qualora le parti non abbiano stabilito le norme applicabili al merito della controversia oppure non abbiano concordato che l’arbitro pronunci secondo equità, l’arbitro applica la legge italiana e decide secondo diritto.
4. In ogni caso l’arbitro è tenuto a tener conto del contenuto del contratto e degli usi commerciali. In difetto di accordo tra le parti l’arbitro stabilisce la lingua dell’arbitrato, tenendo conto delle circostanze e della lingua utilizzata nel rapporto, in relazione al quale è sorta la controversia e nella corrispondenza intercorsa tra le parti. I costi relativi all’eventuale nomina d’ufficio di un traduttore sono sostenuti dalle parti in egual misura, salvo quanto previsto dal precedente art. 10, secondo comma.


ARTICOLO 17
COMUNICAZIONI
1. Prima della trasmissione del fascicolo all’arbitro, prevista dall’articolo 11 del presente Regolamento, le comunicazioni delle parti devono essere inviate alla Segreteria. Successivamente le parti provvedono a trasmettere direttamente all’arbitro le loro comunicazioni, secondo le modalità da questo indicate, trasmettendone copia alla Segreteria.
2. Le comunicazioni previste dal presente Regolamento sono effettuate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere, ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo della CAI ed a quello comunicato dall’arbitro.
3. Per il computo dei termini previsti dal presente Regolamento, si tiene conto della data di ricezione dei relativi atti.


ARTICOLO 18
TERMINI
1. Salvo quanto disposto dall’articolo 14, i termini previsti dal presente Regolamento possono essere prorogati dal Consiglio Arbitrale d’ufficio o su motivata richiesta di una parte o dell’arbitro.


ARTICOLO19
MODIFICHE
1. La Camera Arbitrale Italiana si riserva di modificare in qualunque momento il presente Regolamento ed il relativo Tariffario. Il Regolamento che farà fede per i singoli procedimenti sarà quello pubblicato sul sito internet www.cameraarbitraleitaliana.it al momento della proposizione della domanda.


ARTICOLO 20
RINVIO
1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia a quanto disposto dalle disposizioni di legge applicabili.




Username

Password



Il contenuto di questa pagina richiede una nuova versione di Adobe Flash Player.

Scarica Adobe Flash Player